Art. 54.
(Conferenza di servizi).

      1. Quando l'amministrazione statale competente deve acquisire pareri, nulla osta od altri atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, relativi a procedimenti connessi, indìce una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

Pag. 42


      2. Per gli impianti, le opere e le attività di competenza regionale si applica il disposto del comma 1, intendendosi sostituita la regione al Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Le domande per i procedimenti connessi continuano ad essere presentate alle autorità specificamente competenti, ai fini delle relative istruttorie.